Invarianza idraulica _ Principio in base al quale le portate di deflusso meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelli preesistenti all’urbanizzazione.
Invarianza idrologica _ Principio in base al quale sia le portate sia i volumi di deflusso meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelli preesistenti all’urbanizzazione.
OBIETTIVO: Limitare la produzione di deflusso superficiale in sede locale (dove esso si forma) facilitando il ripristino dei processi naturali del ciclo idrologico (infiltrazione, evapotraspirazione).
Il territorio regionale è stato classificato e suddiviso in 3 categorie in ragione della stima della criticità idraulica cui esso è sottoposto. Le 3 categorie così definite sono:
A _ bacini idrografici critici (presenza di elevata urbanizzazione)
B _ comprensori di bonifica e irrigazione
C _ aree non rientranti nelle aree A e B
Ai limiti delle aree A sono assoggettate anche gli ambiti di trasformazione e i piani attuativi, indipendentemente dalla loro ubicazione territoriale. Si considerano come ricadenti in area A.
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO (fascia A e B) Art. 14 comma 1
“I comuni ricadenti nelle aree ad alta e media criticità idraulica, di cui all’articolo 7, sono tenuti a redigere lo studio comunale di gestione del rischio idraulico di cui al comma 7, ad approvarlo con atto del consiglio comunale e ad adeguare, di conseguenza, il PGT entro i termini di cui al comma 5(1). Tali comuni, nelle more della redazione di tale studio comunale di gestione del rischio idraulico, redigono il documento semplificato del rischio idraulico comunale, con i contenuti di cui al comma 8, e lo approvano con atto del consiglio comunale(2)”.
DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO COMUNALE (fascia C) Art. 14 comma 2
“I comuni non ricadenti nelle aree di cui al comma 1 sono tenuti a redigere il documento semplificato del rischio idraulico comunale di cui al comma 8, ad approvarlo con atto del consiglio comunale e ad adeguare di conseguenza il P.G.T. entro i termini di cui al comma 5(3). Tali comuni hanno comunque facoltà di redigere lo studio comunale di gestione del rischio idraulico di cui al comma 7, soprattutto qualora vi sia evidenza di allagamenti all’interno del territorio comunale”.
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L’articolo 3 del regolamento oggetto di studio definisce quali sono gli “Interventi richiedenti le misure di invarianza idraulica e idrologica”.
Gli interventi tenuti al rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica sono quelli di cui all’articolo 58 bis, comma 2, della l.r. 12/2005, come meglio specificato nei seguenti commi e all’allegato A. 2. Nell’ambito degli interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
sono soggetti ai requisiti di invarianza idraulica e idrologica ai sensi del presente regolamento gli interventi di:
a) nuova costruzione, compresi gli ampliamenti;
b) demolizione, totale o parziale fino al piano terra, e ricostruzione indipendentemente dalla modifica o dal mantenimento della superficie edificata preesistente;
c) ristrutturazione urbanistica comportanti un ampliamento della superficie edificata o una variazione della permeabilità rispetto alla condizione preesistente all’urbanizzazione.
''Il documento semplificato del rischio idraulico comunale contiene la determinazione semplificata delle condizioni di pericolosità idraulica che, associata a vulnerabilità ed esposizione al rischio, individua le situazioni di rischio, sulle quali individuare le misure strutturali e non strutturali.'' - Art. 14 comma 8.
''Lo studio comunale di gestione del rischio idraulico contiene la determinazione delle condizioni di pericolosità idraulica che, associata a vulnerabilità ed esposizione al rischio, individua le situazioni di rischio, sulle quali individuare le misure strutturali e non strutturali.'' - Art. 14 comma 7.
Tutti i progetti e le pratiche edilizie > 150 mq devono essere accompagnati da un progetto di invarianza idraulica e idrologica. Gli elementi che devono essere contenuti nel progetto di invarianza idraulica e idrologica variano in base all'impermeabilizzazione potenziale, che può essere alta e media o bassa.
Nel caso di interventi di superficie complessiva < 150 mq, possono sussistere ulteriori semplificazioni.
Il Regolamento Regionale del 23 novembre 2017 n.7: “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)” è stato modificato con:
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